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PRINCIPALI NOVITA’ ADR 2021
ADR è l’acronimo di “Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route” e si occupa delle disposizioni di sicurezza riguardanti il trasporto delle merci pericolose su strada.
La normativa ADR è aggiornata con cadenza biennale, con entrata in vigore delle modifiche negli anni dispari.
Le disposizioni aggiornate sono diventate pienamente operative, dopo il semestre transitorio, a far data dal 1° luglio 2021.
In sintesi le principali novità:
L’obbligo di nomina del Consulente ADR è stato esteso anche alle aziende che svolgono solo ed esclusivamente attività di speditore;
Anche lo scaricatore è stato aggiunto tra le figure per le quali ricade l’obbligo di presentare la Relazione d’Incidente all’autorità competente;
Sono state apportate modifiche alla classificazione delle merci della classe 1, 6.2 e 7;
Sono stati aggiunti diversi numeri ONU nella Tabella A, alcune disposizioni speciali e nuove istruzioni di imballaggio;
Introdotte variazioni alle dimensioni del marchio identificativo per le batterie al litio, che passano a 100 x 100 mm e 100 x 70 mm per le dimensioni ridotte;
Aggiunte nuove disposizioni per le batterie al litio;
Sono state modificate alcune iscrizioni sul marchio di attenzione per l’asfissia per veicoli e container;
Le merci per le quali non viene indicata la restrizione di galleria, devono riportare nel documento di trasporto “(-)”, ad esempio UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (cloruro di zinco), 9, III, (-);
È stato introdotto un nuovo paragrafo relativo alle rubriche UN 3077 e UN 3082 che permette di utilizzare come nome tecnico anche una rubrica generica, ad esempio UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURE), 9, III (-);
È stato sostituito il termine “prova” con “ispezione”;
Sono state apportate modifiche alle disposizioni di trasporto in esenzione 1.1.3.7. registratori di dati per la tracciabilità delle merci
Novità RIFIUTI
L’Italia ha sottoscritto in data 3/11/2020 un Accordo Multilaterale in Deroga “L’ACCORDO M329”, che sostituisce il precedente Accordo M287 e che introduce alcune deroghe relative a classificazione, imballaggio, trasporto e documentazione di rifiuti contenenti merci pericolose. Parte delle deroghe riprendono quelle già previste dallo scaduto M287.